Agriturismo e locazioni brevi: ridotti i termini per l’invio dei dati degli alloggiati



L’articolo 5 del D.L. 53/2019 prevede che, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione dei dati degli alloggiati va comunicata alla questura con immediatezza.

Dalla relazione illustrativa del Provvedimento predisposto dal Senato, in cui sono illustrate le finalità dell’articolo relativo, risulta che quella che in origine era una “comunicazione immediata”, volta ad evitare che la segnalazione pervenisse alla Questura quando gli alloggiati avessero già ultimato il soggiorno nella struttura ricettiva, prevederà un termine temporale di sei ore.

Le modifiche apportate dal Decreto intervengono sulle disposizioni dell’articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931, nel quale attualmente è previsto l’obbligo di comunicazione di dati degli alloggiati, tramite la procedura Alloggiatiweb, entro ventiquattro ore.

Tale obbligo vige per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (quali ad esempio gli agriturismi), compresi quelli che forniscono alloggio in tende e roulotte ed anche i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Per l’entrata in vigore della disposizione è necessaria l’adozione di un decreto del Ministero dell’Interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle Questure. La disposizione in esame, pertanto, entrerà in vigore il 90° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del succitato decreto ministeriale.

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