Il Decreto Ristori pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre  scorso prevede un contributo a fondo perduto per coloro che sono  titolari di Partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che  svolgono come attività prevalente una di quelle contenute nell’elenco  allegato al Decreto stesso. Confagricoltura Piemonte ricorda che sono  interessate, per esempio, le attività di agriturismo (alloggio o  ristorazione) e altre legate all’intrattenimento, lo sport, il turismo.  Il contributo spetta a condizione che i ricavi di aprile 2020 siano  inferiori ai 2/3 dei ricavi di aprile 2019 (questo requisito non è  necessario per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio  2019).
 Per quanto riguarda la procedura, sono previste due modalità:  coloro che hanno già beneficiato del contributo previsto dal precedente  Decreto Rilancio non dovranno fare nulla, in quanto l’aiuto verrà  accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente  già comunicato; gli altri soggetti invece dovranno presentare una  specifica istanza in via telematica, entro il termine che verrà  stabilito con un prossimo provvedimento. L’importo del contributo si  calcola applicando un apposito coefficiente legato al codice attività  ATECO (per gli agriturismi con alloggio è pari al 150% – per quelli con  ristorazione al 200%) all’importo spettante secondo le norme del Decreto  Rilancio.
 Il Decreto Rilancio cancella anche la seconda rata IMU  2020, in scadenza al 16 dicembre, con riferimento agli immobili e  relative pertinenze in cui si esercitano le attività agrituristiche e di  affittacamere, bed and breakfast, case vacanze. Per beneficiare  dell’agevolazione, è necessario che i proprietari degli immobili siano  anche direttamente gestori delle attività che vi vengono esercitate.
 Per i datori di lavoro privati dell’agriturismo con alloggio e  ristorazione sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei  contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione  obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Tali  pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e  interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante  rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.