L’articolo 1 del DL 152/2021 conv. In L. 233 del 29-12-2021 intende migliorare, attraverso l’utilizzo della leva fiscale, la qualità dell’offerta ricettiva, come previsto dalla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del PNRR con particolare riferimento all’aumento della qualità dell’ospitalità turistica.
Viene, infatti, stabilito che i soggetti operanti nel settore turistico (tra cui gli agriturismi), possono beneficiare di un credito d’imposta fino all’80%, ed, altresì, di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50%, delle spese sostenute dal 7.11. 2021 al 31.12.2024, relative alla riqualificazione / accessibilità delle strutture e alla digitalizzazione delle stesse.
Si evidenzia che il comma 3 della disposizione in commento, stabilisce la cumulabilità del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto a condizione che la somma delle due misure non comporti il superamento del costo sostenuto per gli interventi (tenuto conto anche del risparmio fiscale derivante dalla non concorrenza del valore del credito e dell’ammontare del fondo perduto, alla determinazione del reddito imponibile e dell’IRAP).
SOGGETTI BENEFICIARI
In base all’art. 1, comma 4, sono destinatari delle misure agevolative i seguenti soggetti:
SPESE AGEVOLABILI
Il comma 5 dell’articolo in commento individua le spese che possono beneficiare del credito d’imposta / contributo a fondo perduto, includendo tra esse anche quelle di progettazione. In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni, le spese sostenute per:
- l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture / riqualificazione antisismica;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del DPR n. 503/96;
- gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia, manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione dei predetti interventi;
- la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature/apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000;
- la digitalizzazione previste dall’art. 9, comma 2, DL n. 83/2014, (ossia impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente).
Gli interventi agevolabili devono essere eseguiti nel rispetto “dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ex Legge n. 18/2009 ed essere conformi alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17, Regolamento UE n.2020/852.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi agevolabili, evidenziando che si considerano “sostenute” quelle in base al principio di competenza ex art. 109 del TUIR.
Il comma 11 stabilisce, inoltre, che le disposizioni in merito al credito d’imposta, sono applicabili anche agli interventi avviati successivamente l’1.2.2020 e non ancora conclusi il 7.11.2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7.11.2021. Per gli interventi conclusi prima del 7.11.2021 continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui all’art.79, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in merito al predetto credito d’imposta riqualificazione /miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
MODALITA’ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
Il Ministero del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e del relativo ammontare, unitamente a quello del contributo a fondo perduto.
Nel decreto viene, inoltre, stabilito, al comma 8, che il credito è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (comprese banche e altri intermediari finanziari). Per le modalità operative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, il decreto rinvia al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8.8.2020, in merito all’esercizio delle opzioni previsto per le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Il cessionario usufruirà del credito d’imposte con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il comma 2, definisce le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto stabilendo che non può essere superiore al 50% delle spese sostenute, e comunque è concesso per un ammontare massimo di € 40.000, aumentabile, anche cumulativamente:
Si evidenzia che il limite massimo di contributo concedibile è pari a € 100.000; esso è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, previa domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di:
- garanzia fideiussoria rilasciata da banche / assicurazioni / intermediari finanziari;
- cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti / con bonifico / in assegni circolari / in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione telematica di un’apposita domanda, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse.
In ordine alle modalità operative per l’erogazione delle agevolazioni in esame e l’individuazione delle relative spese agevolabili, è prevista l’emanazione di un apposito provvedimento del Ministero del Turismo, entro il 7.12.2021.
Gli incentivi in esame sono erogati, secondo l’ordine cronologico delle domande nel limite di:
con una riserva del 50% dedicata agli interventi finalizzati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
L’esaurimento delle risorse sarà comunicato dal Ministero del Turismo con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet.
Gli incentivi in commento, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis” e dalla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Il Ministero del Turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro Nazionale Aiuti di Stato.
Si evidenzia, infine che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 1 in commento, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, in data 23 dicembre 2021, l’Avviso Pubblico che reca le modalità applicative per l’erogazione dei contributi e del credito d’imposta.
In base a tale provvedimento del MIT per richiedere gli aiuti bisognerà ancora attendere; la domanda per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica e sottoscritta con firma digitale tramite la piattaforma online indicata dal Ministero seguendo la procedura che dovrà essere attivata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso del 23 dicembre scorso (dal 21 febbraio 2022); le imprese registrando il proprio profilo avranno 30 giorni di tempo per presentare la loro istanza.
Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nel limite delle risorse.
N.B. Vista la complessità della richiesta, dovendo procedere all'invio tramite firma digitale dell’azienda stessa ed essendo tali domande finanziate tramite l'ordine cronologico di presentazione è necessario rivolgersi a professionisti/tecnici di fiducia al fine di poter sfruttare a pieno tale opportunità.
Questi sono tutti i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda :
Attenzione che tutti i sopra elencati requisiti devono essere mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale, pena la decadenza del diritto all’agevolazione ed il recupero degli incentivi erogati.