Regolamentazione vendemmia turistica e didattica



La Provincia di Alessandria, su richiesta delle Enoteche Regionali del territorio (Enoteca Regionale del Monferrato Casale M., Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, Enoteca Regionale Acqui Terme) e delle Associazioni di categoria agricole tra cui Confagricoltura Alessandria, ha inteso intraprendere una iniziativa volta a promuovere la regolamentazione della vendemmia in ambito turistico-didattico per tutto il territorio provinciale e per tale scopo si è proceduto con la supervisione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti e Alessandria e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’ASL-AL (in riferimento al contenuto della nota regionale A1400AA, Prot. 00026719 del 19/08/2020) alla determinazione e condivisione, in sede esclusivamente tecnica, delle regole basilari per consentire il regolare svolgimento della “vendemmia turistica e didattica”, intendendosi per quest’ultima un’attività non retribuita, ristretta a poche ore (e comunque non oltre l’arco della giornata), avente carattere culturale e ricreativo, rivolta a un pubblico di turisti enogastronomici e correlata al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali.
Tale attività si configura come integrativa e connaturata allo sviluppo turistico del territorio alessandrino che fa parte del sito “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” iscritto dall’UNESCO nel 2014 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità con la definizione di “paesaggio culturale di eccezionale bellezza caratterizzato da una tradizione storica antica legata alla coltura della vite con una vera e propria cultura del vino”. Essa può essere inserita nell’ambito delle attività enoturistiche come vendemmia didattica ai sensi dell’art. 1, comma 502 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del Decreto del Ministero delle Politiche agricole del 12 marzo 2019.
Il quadro della regolamentazione dell’istituto così individuato può delinearsi in questo modo:

1. non è considerata attività lavorativa e non può esser retribuita, ha carattere di limitazione
nel tempo e non può essere ripetitiva nella medesima azienda nel breve periodo; l’attività potrà essere svolta da un numero limitato di enoturisti e comunque in misura proporzionata alla dimensione della vigna;

2. nel caso di soggiorno in strutture ricettive del territorio, le stesse doteranno gli enoturisti di attestazione indicante la struttura ospitante e i giorni di permanenza (prenotazioni, ricevute, segnalazioni alla questura, pagamento tassa di soggiorno, ecc.); ad ogni buon fine, rimane l'obbligo della comunicazione di cui al seguente punto 3;

3. nel caso di esperienza giornaliera senza soggiorno in loco da parte di enoturisti del Piemonte e delle regioni limitrofe, l’azienda agricola dovrà comunicare lo svolgimento dell’iniziativa entro le ore 23.59 del giorno antecedente, anche se festivo, tramite e-mail (itl.asti-alessandria@ispettorato.gov.it ) o pec ( itl.asti-alessandria@pec.ispettorato.gov.it ) all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria, sede di Alessandria, indicando:
· luogo e orari di svolgimento dell’esperienza della vendemmia;
· generalità degli enoturisti.
Qualora non sia possibile comunicare entro il giorno precedente le generalità dei partecipanti, i dati degli enoturisti potranno essere comunicati tramite e-mail, agli stessi indirizzi, prima dell’ingresso in vigna;

4. oltre a rientrare nella normativa succitata, le attività di vendemmia turistica dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza; pur trattandosi di attività a carattere culturale e ricreative non normate dalla vigente normativa a tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), è bene ricordare che le operazioni di raccolta di uve, al pari di tutte le attività e pratiche agricole, espongono comunque i partecipanti ad alcuni rischi;

5. l’azienda che ospita gli enoturisti dovrà disporre di ambienti adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta in concreto, conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alla normativa in materia di sicurezza degli impianti. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che visitano l’azienda, l’operatore enoturistico dovrà inoltre individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo vietandone l’accesso al pubblico e il contatto anche solo accidentale, predisponendo adeguata segnaletica. I locali ove si svolgono le attività dovranno ospitare un numero massimo di persone in funzione dello spazio a disposizione ed esser dotati di illuminazione adeguata;

6. l’azienda che ospita gli enoturisti assicura il rispetto delle disposizioni sulla prevenzione da contagio COVID-19 vigenti;

7. le attrezzature messe a disposizione dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prima dell’inizio delle attività dovranno essere fornite istruzioni adeguate circa il loro utilizzo. Dovranno inoltre essere specificati i comportamenti da tenere durante le operazioni, vigilando sul rispetto dei medesimi. Sarà, altresì, opportuno assicurarsi che gli utenti che accedono ai vigneti indossino indumenti adeguati, eventuale copricapo, calzature antiscivolo e guanti idonei;

8. l’azienda che ospita gli enoturisti deve dotarsi di idonea copertura assicurativa responsabilità civile terzi per danni a cose e persone.

9. resta salva la facoltà degli Organi di Vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, di verificare di volta in volta la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento.

Le sopraindicate modalità di svolgimento dell’attività di vendemmia turistica-didattica sono state condivise con le associazioni maggiormente rappresentative del mondo agricolo per la successiva diffusione fra gli operatori.
L’ambito di efficacia della regolamentazione contenuta nel presente documento è il territorio della Provincia di Alessandria e resta valida fino all’eventuale emanazione di norme specifiche.

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