SIAE: esecuzione eventi live - precisazioni su licenza LEA



La SIAE ha inviato una nota di precisazione riguardante la circolare LEA inviata a esercenti e organizzatori in data 6 agosto avente ad oggetto i live e i concertini eseguiti dal 1 luglio e per i quali necessiterebbe la doppia licenza SIAE-LEA.

La SIAE intende far rilevare che la suddetta comunicazione rischia di ingenerare un rilevante equivoco circa le seguenti affermazioni:

- "a partire dal 1 luglio 2019 tutti gli organizzatori per qualsiasi eventi con musica dal vivo devono obbligatoriamente fare una doppia dichiarazione d'attività";

- "per ogni singolo concerto, gli organizzatori o i gestori di spazi con musica dal vivo, dovranno richiedere la licenza e pagare i diritti LEA"

Dalla lettura di quanto sopra si evince, in effetti, che gli organizzatori (tutti) di eventi con musica dal vivo siano sempre tenuti a richiedere una doppia licenza, tanto a SIAE, tanto a LEA.

In realtà, è bene precisare che la doppia licenza dovrà essere richiesta solo nel caso in cui, nel corso di un evento con musica dal vivo, vengano eseguiti brani appartenenti al repertorio tutelato SIAE, sia appartenenti a quello tutelato da LEA. Dunque, NON vi è alcun automatismo, né obbligo ad ottenere sempre una doppia licenza.

Per contro, in tutti i casi siano eseguiti brani appartenenti al repertorio musicale di una sola delle due suddette OGC, gli organizzatori o esercenti dovranno richiedere unicamente la Licenza della SIAE o alla LEA, di cui utilizzeranno il repertorio musicale.

Potete scaricare qui la comunicazione dell'accordo dello scorso aprile contenente le linee guida per gli utilizzatori nel caso di utilizzo di repertorio "misto" in eventi con musica dal vivo. Info presso i nostri uffici.

http://customer45617.img.musvc5.net/static/45617/documenti/ConsoleDocuments/Prot.%20913_2019%20ALL.%20-%20INDICAZIONI%20OPERATIVE%20PUBBLICA%20ESECUZIONE.pdf

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